La Riforma del Terzo Settore non si applica ai seguenti enti, in virtù del chiaro disposto contenuto nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
  • amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  • formazioni ed associazioni politiche;
  • sindacati;
  • associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
  • associazioni di datori di lavoro;
  • enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

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