L’Agenzia delle Entrate ribadisce un principio già espresso nel 2020.

L’Art-bonus spetta anche con riferimento alle somme versate dagli associati di una associazione culturale, senza fini di lucro, che abbia quale oggetto della propria attività il miglioramento della condizione del patrimonio culturale e storico-artistico del territorio di competenza, a condizione che le stesse abbiano il carattere di liberalità: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 28 dicembre 2023, n. 34. Per una conclusione analoga si rinvia alla Risposta del Ministero 7 ottobre 2020, n. 452. L’agevolazione era stata introdotta all’art. 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 831, ai sensi del quale è riconosciuto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. L’agevolazione spetta anche qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti (anche privati) concessionari o affidatari di beni (quali, ad esempio, collezioni museali o edifici di interesse culturale o luoghi di cultura) di appartenenza pubblica oggetto di tali interventi. Il credito d’imposta, originariamente previsto per i periodi d’imposta dal 2014 al 2016, è stato reso permanente dall’art. 1, comma 318, lettera a), della Legge 208/2015.

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