La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 83 del 16 giugno 2006 si è pronunciata in merito alle condizioni in presenza delle quali le prestazioni di trasporto di malati o feriti sono esenti da Iva. In particolare, ai sensi dell'art. 10, punto 15), del D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli equipaggiati allo scopo (autoambulanze o altri mezzi attrezzati ad ambulanza), effettuate da imprese autorizzate e da Onlus, sono esenti da Iva. Impresa autorizzata L'autorizzazione dev'essere oggetto di esplicito provvedimento da parte dell'ente pubblico competente, che valuta l'effettiva idoneità dell'impresa appaltatrice allo svolgimento del servizio di trasporto di persone malate o ferite (in questo senso, anche la Risoluzione n. 114 del 14 luglio 2000). Se il soggetto che affida il servizio è un ente locale, un'azienda sanitaria locale o un'azienda ospedaliera, l'autorizzazione deve considerarsi rilasciata implicitamente al momento della sottoscrizione del contratto. Prestazioni escluse dall'esenzione Sono il trasporto di sangue, plasma e loro derivati, antidoti, farmaci ed organi. La messa a disposizione del mezzo di soccorso e del relativo personale (ad esempio in occasione di manifestazioni sportive) è esente da Iva soltanto nel caso in cui essa è finalizzata esclusivamente al trasporto di malati o feriti, e lo stazionamento è essenziale a questo fine.

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