Il nostro ordinamento tributario contempla misure che - ancorchè dettate con riferimento soprattutto alle esigenze del mondo delle imprese - possono esprimere il loro potenziale anche nell'ambito del Terzo Settore. Sotto questo profilo, di esempi potremmo farne a decine. Per ora proviamo a verificare se quanto detto può valere per il credito d'imposta riconosciuto a fronte degli investimenti in ricerca e sviluppo: a parere di chi scrive, la risposta non può che essere affermativa, almeno per tre ordini di ragioni:
  1. innanzitutto, con la circolare 5/E/2016 la stessa Agenzia delle Entrate ha avuto occasione recentemente di precisare che dell'agevolazione in commento possono usufruirne anche gli enti non commerciali (ovviamente per le eventuali attività di natura commerciale poste in essere dall'ente). Aspetto questo, forse trascurato dagli addetti ai lavori;
  2. in secondo luogo, le statistiche ufficiali ci presentano una fotografia lusinghiera dell'apporto ai processi innovativi perseguiti nell'alveo del non profit;
  3. infine, perchè il credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti che saranno effettuati fino al 2019 spetta anche per i progetti e le attività non riconducibili strettamente all'ambito tecnologico. Sarà cura dell'ente (o di suoi incaricati) verificare nel concreto il rigoroso rispetto dei requisiti imposti dalla legge.

Cosa è e come funziona il "Bonus ricerca"?

Il "Bonus ricerca" è sostanzialmente un credito d'imposta riconosciuto a fronte di investimenti in ricerca e sviluppo (art. 3 d.l. n. 145 del 23.12.2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 21.02.2014 e modificato dal comma 35, art. 1 della legge n. 190 del 23.12.2014 - Legge di Stabilità 2015. Premesso che sono agevolate anche le attività di ricerca e sviluppo svolte in ambiti diversi da quelli scientifico e tecnologico (come ad esempio quelle attinenti agli ambiti storico o sociologico), l'agevolazione fiscale è riconosciuta per le attività riconducibili alla “ricerca fondamentale”. Con tale espressione si intendono "i lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette". Si tratta a ben vedere di una fase della ricerca che ben può attanagliarsi a numerosi enti non profit. Per dette attività sono ammesse talune tipologie di costo, quali ad esempio:
  • gli oneri sostenuti per il personale in possesso di determinati requisiti;
  • i contratti con università e centri di ricerca;
  • le quote di ammortamento relative ad attrezzature, macchine da laboratorio.
Il credito d'imposta è riconosciuto in misura variabile dal 25 al 50 per cento, a seconda della tipologia di spesa sostenuta dall'ente.   Normativa di riferimento  

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