Fare impresa sociale nell'epoca della sua riforma è la sfida che coinvolge oggi il mondo del Terzo Settore. Semplificazione, riordino della normativa e agevolazioni fiscali sono soltanto alcuni dei traguardi raggiunti dal Legislatore, il quale – va riconosciuto – ha affrontato l'opera titanica di riordinare una disciplina giuridica complessa. La fisionomia "metamorfica" del Terzo Settore, che adotta forme afferenti sia all'ambito dell'impresa privata (ad es. le cooperative sociali) sia a quello dell'amministrazione pubblica (ad es. le IPAB), rende infatti ardua ogni opera di classificazione, quella normativa compresa. La risposta che il Terzo Settore è chiamato a dare in cambio del riconoscimento ottenuto solleva tuttavia più di un interrogativo:
  1. saprà esso sfruttare al meglio i vantaggi connessi al suo - finalmente - esaustivo riconoscimento giuridico?
  2. lo farà lasciandosi inquadrare nelle forme e negli ambiti esplicitati dal dettato legislativo?
  3. resterà fedele alla sua vocazione civile e di rappresentanza delle istanze della società tutta nel suo "fisiologico" pluralismo?

1) Il riconoscimento giuridico

Per rispondere alla prima domanda va innanzitutto riconosciuto che le opportunità contenute nella Riforma del Terzo Settore sono tutt'altro che ininfluenti: si considerino ad esempio gli incentivi per un incremento dell'imprenditorialità attraverso la possibilità per gli Enti di Terzo Settore di svolgere in buona parte attività commerciale, di ottenere finanziamento sul mercato dei Titoli di solidarietà, inoltre di raccogliere fondi grazie a maggiori sgravi fiscali riconosciuti ai donatori. A conferma della riconosciuta imprenditorialità del Terzo Settore si prenda come riferimento il Codice del Terzo Settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) al titolo "Attività commerciale e non commerciale" dove si definisce che:
  • gli enti del Terzo Settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 (ndr. - attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale -), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 6, comma 1).
Per quanto riguarda invece l'accesso ai mercati finanziari si notino al titolo "Titoli di solidarietà" le seguenti disposizioni di legge:
  • al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività [...] svolte dagli enti del Terzo Settore [...], gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia [...] possono emettere specifici «titoli di solidarietà» (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 77, comma 1);
  • agli emittenti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in danaro [...] effettuate a favore degli enti del Terzo Settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 77, comma 10).
Infine, al titolo "Agevolazioni fiscali per i donatori", sono previste le seguenti misure incentivanti:
  • dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo Settore non commerciali [...] per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 83 comma 1);
  • le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo Settore non commerciali [...] da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 83 comma 2).
 

2) Le forme dettate dalla Riforma

Passando alla seconda questione di cui sopra, vale la pena di replicare chiamando in causa lo spauracchio dell'isomorfismo normativo, ovvero la trappola dell'omologazione organizzativa, laddove il Terzo Settore dovesse abdicare alla propria missione innovativa in campo sociale accontentandosi di indossare soltanto l'abito formale disegnato dal Legislatore. Se si rivelerà soltanto uno spauracchio sarà lecito attendersi la definitiva consacrazione organizzativa dell'impresa sociale in ambito economico, dove potrà essere protagonista assoluta della scena industriale 4.0 capitalizzando il vantaggio competitivo assegnatole dalla struttura di governance multistakeholder e quindi dall'assetto proprio di un'impresa creativa, a misura d'uomo e favorevole a una produzione artigianale per il cittadino o consumatore responsabile. Si consideri in tal senso il contenuto del decreto legislativo dedicato all'“Impresa sociale” (d.lgs. 3 luglio 2017, n.112) laddove vengono normati i requisiti minimi per assumerne la qualifica e i vincoli organizzativi da osservare per non perderla:
  • possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati [...] che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività (d.lgs. 3 luglio 2017, n.112, art. 1, comma 1);
  • per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi (d.lgs. 3 luglio 2017, n.112, art. 11, comma 2).
 

3) Missione e ruolo sociale

In conclusione, per abbozzare una risposta alla terza e ultima provocazione sopra-esposta, è auspicabile attendersi dal Terzo Settore riformato e legittimato in gran parte dei suoi "rinnovati" organismi, una rinvigorita azione di advocacy e tutela dei bisogni espressi dalla cittadinanza, grazie all'adozione di personalità giuridiche inclusive, non solo nei fini ma anche nei mezzi. La struttura aziendale descritta nelle citazioni normative fin qui riportate risulta funzionale allo svolgimento di attività commerciali mentre, al contempo e come annotato di seguito, il crescente grado di coinvolgimento da parte dell'amministrazione pubblica nella programmazione e organizzazione dei servizi di welfare assicura al Terzo Settore un ruolo da protagonista nella realizzazione dei servizi pubblici alla persona. Si consideri a riguardo la seguente disposizione inserita nel Codice del Terzo Settore al titolo "Rapporti con la P.A.":
  • in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e Patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche [...] nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento. (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 55, comma 1)
Il Terzo Settore nell'epoca della sua riforma è chiamato a fare proprio il fondamento giuridico del suo agire nei termini, nelle forme e negli incentivi previsti dalla nuova Legge di riforma e, a partire da questo attestato di riconoscimento e legittimità per il lavoro svolto, è tenuto ad andare oltre riempiendo di contenuto, di innovazione e di lealtà valoriale, l'ampia veste formale assegnatagli dal Legislatore. Per innovazione s'intende quella specifica capacità operativa che il Terzo Settore riceve in dote dalla società civile e che gli consente di recepire e replicare in forme sempre nuove ai bisogni e agli aneliti di giustizia della cittadinanza, laddove l'impresa può rispondere soltanto in termini di consumo e di scelta mentre lo Stato limitatamente in termini di libertà negativa e di uguaglianza formale. Per lealtà valoriale si rimanda invece alla ragione d'essere del Terzo Settore, che è tale se e solo se radica il proprio operato organizzativo nel principio civile di fraternità - realizzando modelli di coesione sociale come le associazioni sportive, culturali e di promozione sociale - e in quello economico di reciprocità - per mezzo dell'organizzazione di una cultura del dono che rigenera la fiducia come si osserva nell'esperienza esemplare delle fondazioni di comunità sviluppatesi negli ultimi anni soprattutto in Lombardia.

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