Di riforma si parla tanto, ma vuoi perché non è ancora del tutto completa - siamo in attesa dei decreti attuativi - vuoi che il tema sia corposo e tecnico, mi sembra che circolino notizie tendenzialmente generaliste e poco approfondite. Quindi vediamo insieme quali sono i principali elementi di continuità e le novità. La riforma è stato un grande lavoro, ma non tutte le novità sono ben riuscite e diciamo che proprio il volontariato, purtroppo, non è passato indenne. Stiamo parlando degli articoli dal 17 al 19 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. In generale vengono riconosciute e ufficializzate una serie di prassi che erano già diffuse:
  • La figura del volontario è diffusa per tutti gli Enti del Terzo Settore, non solo per le organizzazioni di volontariato (legge 266/91). Quindi la figura del volontario è estesa a tutti gli ETS (Enti del Terzo Settore).
  • Viene rinforzata la definizione di volontario, come persona che dona tempo e competenze a favore della collettività e del bene comune. Le cui caratteristiche distintive sono: spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  • Viene legittimata la promozione del volontariato in ambito scolastico e riconosciuta la possibilità di acquisire crediti universitari grazie all’azione volontaria. Viene ribadita l’obbligatorietà dell’assicurazione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
La principale novità riguarda l’articolo 17. Mentre il comma 3 dello stesso articolo ribadisce la gratuità, il divieto di retribuzione e il solo rimborso per spese in base al giustificativo, spunta al comma 4 come un "neo posticcio gigante" la possibilità di "rimborsare anche a fronte di un’autocertificazione (…) purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso." E poco sopra era stato specificato "no al rimborso forfettario"; fatemi capire e questo che cos’è? Non mi dite che "Tanto chi non l’ha mai fatto continuerà a non farlo e che non è un problema tanto cosa vuoi che sia…" Per quanto mi riguarda vietato minimizzare. È stato introdotto un elemento pericoloso, che legittima un precedente e permette alle persone di avanzare pretese a fronte di un’azione volontaria gratuita.  Procediamo con ordine, riportando alcuni buoni motivi per cui il comma 4 dell’art. 17 è una scivolata pazzesca all’interno della norma:
  1. inserire una variabile economica seppur minima e forfettaria in una dimensione di dono, sminuisce chi dona e distrugge la motivazione del gruppo;
  2. se si sostengono spese extra per compiere la propria azione volontaria si può presentare un giustificativo e chiedere il rimborso; spesso chi dona tempo dona anche denaro mentre è più raro il contrario;
  3. se si tratta di permettere a tutti, anche alle persone che vivono situazioni di vulnerabilità, di fare la magnifica esperienza del dono si trovino altre forme di aiuto e sostentamento, non si "rimborsino a forfait" i volontari come sancito dallo stesso comma 3;
  4. dal punto di vista economico potrebbe diventare una spese importante del budget di un’organizzazione non profit. Pensate a una piccolissima organizzazione con 10 volontari, per 150 euro mensili, significa 15 000 euro l’anno di rimborsi ai volontari (contando una decina di mesi di azione volontaria). Con tutta la fatica che si fa, che le organizzazioni mi dicono di fare, per trovare fondi, immaginate l’appeal di andare da potenziali donatori e dire "Potreste farmi una donazione che devo sostenere 15 000 euro di rimborso per i miei donatori di tempo?". Davvero un eccellente prospettiva di sviluppo...;
  5. risulta concorrenza sleale. Sono potenziali fonti di reddito esenti dalle imposte. È vero che le società sportive hanno la possibilità di rimborsare molto di più, ma perché dobbiamo ragionare al ribasso?
  6. un’autocertificazione tra privati ha un valore estremamente aleatorio. Solitamente si producono dichiarazione di certificazione o auto certificazione per P.A. che richiedono sicurezza su un determinato stato di un privato oppure per gestori privati di servizi pubblici in alternativa alla reale certificazione. Non sarà che intendiamo le organizzazioni non profit come erogatori privati di servizi pubblici?
Vi immaginate che caos che questo potrebbe provocare? Volontari che avanzano queste richieste ed organi direttivi costretti ad entrare nel merito di: a chi dare il rimborso, se darlo, perché darlo, se quello sì perché a quell’altro no ecc. E le risorse per fare questo dove le prendiamo? È profondamente sbagliato il principio, buttato lì con maldestra eleganza nel tentativo di rimediare ad annosi inceppi burocratici che certe associazioni nazionali del nostro Paese vivono quotidianamente. Associazioni dal punto di vista del personale volontario estremamente popolate, che coprono importanti servizi a supporto pubblico per i quali vengono anche rimborsate, ma anziché aiutarli ad andare alla radice del problema per cercare di migliorare, pare che sia stata scelta la strada più corta e più facile per rimediare, senza pensare ai danni collaterali. Ci tenevo a condividere questa riflessione, perché credo importante che si chiamino le cose con il proprio nome, tutto qua, poi sono anche una convinta fan del genere umano, ripongo in esso molta fiducia, ho modo di vedere che costantemente supera le nostre aspettative quindi non c’è affanno o collera, ma occorre sviluppare sana consapevolezza.  

Partner della formazione

ConfiniOnline fa rete! Attraverso la collaborazione con numerosi enti profit e non profit siamo in grado di rivolgere servizi di qualità a costi sostenibili, garantendo ampia visibilità a chi supporta le nostre attività. Vuoi entrare anche tu a far parte del gruppo?

Richiedi informazioni