La riforma del Terzo Settore introdotta con il Codice impatta su due aspetti tra loro connessi: la responsabilità giuridica e l'identificazione di chi è titolato ad agire in nome e per conto dell'ente.

Se questi aspetti non interessano le imprese sociali (quindi anche le attuali cooperative sociali), in quanto enti che hanno sistemi di governance ben definiti a livello normativo, diversa appare la situazione per le associazioni non riconosciute.
Attualmente non vi sono norme in vigore che determinino con precisione le procedure per la elezione, il rinnovo e la destituzione del Presidente e del Consiglio Direttivo, salvo quelle che sono previste nei singoli statuti.
Ancor meno gli articoli del Codice Civile (unico testo normativo cui si è fatto finora riferimento) danno indicazioni sulla tenuta dei verbali, dei libri sociali e sulla pubblicità dei fatti rilevanti della vita degli ETS, a differenza di quanto accade invece per le imprese, che sono tenute a specifiche forme di pubblicità, quali il deposito degli atti in Camera di Commercio. La pubblicità ha lo scopo di assicurare ai terzi, i quali si trovino a contrattare con una determinata impresa, la conoscenza delle informazioni di base sulla esistenza della stessa, la sua situazione gestionale (se attiva, in liquidazione, in concordato o fallimento, etc), nonché chi sia il legale rappresentante, gli eventuali procuratori, le regole per l'amministrazione.
Questa pubblicità non esiste per le associazioni non riconosciute.

La differenza è importante, specie nella relazione con il sistema bancario, ove la mancanza di certezza sulla identificazione di chi rappresenta effettivamente l'associazione e sulla regolarità anche formale della gestione compromettono la possibilità non solo di ottenere fido, indipendentemente dall'importo e dalla forma tecnica, ma anche di poter aprire un conto corrente, operare con lo stesso, attivare carte di pagamento e di credito.
Vale la pena ricordare che la concessione di un prestito si concretizza in un processo complesso, in cui l'azienda di credito (le cui finalità sono in primis la tutela delle proprie ragioni di credito, cioè avere una buona probabilità di recuperare quanto prestato) opera una serie di analisi. Un punto fondamentale è certamente la c.d. “capacità restitutoria”, cioè la possibilità concreta che il richiedente fido deve dimostrare di avere per poter assolvere al “servizio del debito”: per una impresa si concretizza nell'equilibrio ricavi-costi, per un ETS la situazione è più complessa.
Non per niente l'Arbitro Bancario e Finanziario si è anche dovuto occupare di una situazione “assurda”: l’ABF è stato chiamato a decidere su una controversia avente ad oggetto la identificazione di chi fosse il legale rappresentante fra due soggetti che rivendicavano ambedue la titolarità di un’associazione e lamentavano entrambi il fatto che la banca avesse bloccato l’utilizzo dei conti correnti intestati all’associazione stessa. L'ABF ha concluso che la banca ben aveva agito, proprio “per l’esistenza di un’oggettiva incertezza sull’attuale titolarità del potere di rappresentanza dell’ente, incertezza non superabile attraverso prove liquide e l’uso della diligenza dell’accorto banchiere, appare corretto il comportamento dell’intermediario. Costituisce infatti principio consolidato che, in presenza di circostanze anomale idonee a ledere l’interesse del correntista, la banca, in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede, deve rifiutarne l’esecuzione”.
Situazione che la esistenza del Registro Unico avrebbe risolto alla radice.

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