Oggi le attività non commerciali delle Organizzazioni Non Profit sono quelle tradizionalmente chiamate “istituzionali”, ossia quelle rivolte ai soci e volte al raggiungimento degli scopi sociali. Il Codice del Terzo Settore, invece, cambia il punto di vista e le regole per definire le attività non commerciali.

Quando il Codice sarà effettivo, le attività non commerciali saranno le attività di “interesse generale” elencate nell’art. 5 del Codice, svolte dagli enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico.
Il concetto di non commercialità viene spiegato nel comma 2 dell’art.79: le attività di interesse generale sono considerate di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi.

Con lo stesso criterio descritto sopra il legislatore considera attività non commerciali:

  • le attività accreditate o contrattualizzate (gare di appalto) o convenzionate con le amministrazioni pubbliche, l’Unione Europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale;
  • la ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente dagli Enti del Terzo Settore o affidata a un’università o altri organismi di ricerca;
  • le raccolte pubbliche di fondi occasionali in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  • i contributi e apporti dalla Pubblica Amministrazione;
  • le attività degli Enti del Terzo Settore nei confronti di associati, familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell’ente.

Nel comma 5 dell’art.79 si stabiliscono nuove condizioni per la perdita della qualifica di ente non commerciale. Si dispone infatti che “indipendentemente dalle previsioni statutarie”, gli enti del Terzo Settore assumono la qualifica di enti commerciali qualora i “proventi delle attività di interesse generale svolte in forma di impresa” e delle attività diverse superano nel medesimo periodo di imposta “le entrate derivanti da attività non commerciali”.

L’eventuale mutamento della qualifica di ente commerciale opera a partire dallo stesso periodo d’imposta in cui l’ente assume natura commerciale. Si considerano commerciali anche i corrispettivi richiesti agli associati nel caso in cui superino i costi effettivi.

Oggi, a riforma non ancora operativa, l’attenzione viene posta sul concetto di preponderanza delle  attività istituzionali rispetto a quelle commerciali. La riforma cambia la prospettiva e il modo di valutare se un’attività è commerciale (quindi soggetta a imposte) o non commerciale.

Con l’introduzione del criterio del non superamento dei costi effettivi gli enti Non Profit dovranno necessariamente valutare come riorganizzare la propria struttura e le proprie attività.

ConfiniOnLine si candida come consulente in questo genere di operatività, supportando l'adeguamento ai criteri introdotti dalla Riforma per i soggetti Non Profit.
Il responsabile dell'area giuridico- fiscale di ConfiniOnline con grande esperienza nel settore del Non Profit, è Paolo Duranti.

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