Decreto-Legge “Cura Italia” (DL 17 marzo 2020, n. 18): norme per il Terzo Settore

Un riepilogo con commento delle ultime novità riguardanti il Terzo Settore: decreto-legge “Cura Italia” (DL 17 marzo 2020, n. 18), a cura del Dott.Guido Giovannardi


Adeguamento Statuti

Slitta ulteriormente al 31 ottobre 2020 il termine per l’adeguamento degli statuti alla normativa introdottala con il Codice del Terzo Settore con la procedura semplificata (assemblea ordinaria): riguarda organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus iscritte nei rispettivi registri e costituiti prima del 3 agosto 2017, nonché per le imprese sociali.

Commento: più che giusto e opportuno.

Approvazione bilanci

Stesso termine (31.10.2020) per Odv, Aps e Onlus iscritte nei rispettivi registri per approvare il proprio bilancio, se negli statuti prevedono che l’approvazione debba avvenire nel periodo “emergenziale” 1° febbraio 2020 – 31 luglio 2020.

Commento: più che giusto e opportuno.

E per gli altri enti non profit? Nulla è previsto, ma considerando che fino al 3 aprile sono sospese tutte le manifestazioni, compresi convegni e congressi dovrebbe dedursi che anche queste possono rinviare le assemblee.

Commento: sperando che nessuno dia una interpretazione diversa alla norma, in considerazione anche del fatto che presumibilmente il rallentamento delle attività degli uffici dovrebbe anche rallentare l’effettivo avvio del Registro Unico.

Incentivi per le donazioni a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza (art. 66)

Le persone fisiche e gli enti che effettuino nel corso del 2020 erogazioni liberali in denaro o in natura a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute (dotate di personalità giuridica spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per una donazione massima non superiore a 30.000 euro.

Soggetti titolari di reddito d’impresa: la donazione effettuata è interamente deducibile dal reddito, oltre ad essere deducibile ai fini IRAP nell’esercizio in cui è effettuata. Superfluo aggiungere che la donazione dovrà essere eseguita con mezzi di pagamento tracciabili.

Commento: ottima iniziativa, gli ETS potrebbero (se la loro organizzazione non è stata troppo disarticolata dai provvedimenti anti “coronavirus”) farne un puntodi partenza per una campagna veloce di fundraising.

Slittano i termini per gli adempimenti tributari (art. 62)

 
Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale”, con scadenza fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 sono sospesi e potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Commento: vedremo cosa succederà, probabilmente non sarà l’unico provvedimento di sospensione degli adempimenti tributarI: aspettiamo il corso degli eventi, ma ad ogni buon conto, teniamo da parte la liquidità necessaria per i versamenti.


Presentazione della Certificazione Unica (C.U.): il termine rimane il 31 marzo 2020.

Commento: sperando che gli studi commercialisti siano ancora pienamente funzionanti. Se non altro il CU può essere inviato per pec, evitando il ricorso alle raccomandate cartacee e quindi l’accesso agli uffici postali.

Versamenti fiscali (art. 61)

 
versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria: sospesi fino al 30 aprile 2020 e potrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, il versamento è sospeso fino al 31 maggio 2020 e potrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Soggetti esercenti attività d’impresa con entrate non superiori a 2 milioni di euro (nel 2019): sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, e relativi alle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973), all’imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Commento: vedi sopra, per quanto riguarda gli altri provvedimenti di sospensione

Misure agevolative per i lavoratori, anche del terzo settore (art. 22)

Cassa integrazione in deroga: si applica a qualsiasi datore di lavoro del settore privato, compresi quindi gli enti non profit, di qualsiasi dimensione. Durata max: per la sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.

Commento: era ora che anche il Terzo Settore, oltre che la generalità delle imprese, potesse accedere alla cassa integrazione. Speriamo che questa sia l’occasione per una estensione permanente della possibilità di accesso all’istituto.

Disposizioni in materia di centri diurni e semiresidenziali (art. 47 e 48)
Sospesi fino al 3 aprile 2020, salvo che le locali aziende sanitarie non attivino interventi del genere verso persone che abbiano alta necessità di sostegno sanitario e parasanitario.

Art.48 – disposizioni per garantire i servizi sociali:

Prescrive alle pubbliche amministrazioni di fornire, attraverso il personale disponibile già impiegato in tali servizi e dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione.

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