DECRETO LEGGE N. 33 ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

 Approvato dal Consiglio dei Ministri del 15/05 (cfr. Comunicato stampa) il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Il decreto disciplina:

  • SPOSTAMENTI: a partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione.
    Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova,

  • È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria.

  • ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI: a partire dal 18 maggio, essdevono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale (cfr sito INAIL).

Il Decreto recepisce le  Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e ricreative adottate nella riunione del 15/05 dalla Conferenza delle Regioni, che contengono disposizioni operative per i seguenti settori: Ristorazione, attività turistiche (balneazione), strutture ricettive, servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti), uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche.

Riprende la vita sociale: in particolare, pur essendo vietati gli assembramenti in luoghi pubblici, si potranno svolgere le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché’ ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, purché si svolgano, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite dalle norme vigenti rispettando i protocolli o linee guida. (art 1 comma 8)

(Fonte: Forum del terzo Settore )

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