Anche le Onlus sono obbligate a redigere il bilancio relativo al 2021 sulla base dei modelli allegati al Dm 5 marzo 2020, n. 39: lo ha affermato il Ministero del Lavoro con la Nota n. 19740 del 29 dicembre 2021.

In particolare, è stato sottolineato che sono tenuti a rispettare i nuovi schemi di bilancio anche gli enti del Terzo Settore che, ai sensi dell’art.101, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, presentano i requisiti richiesti per qualificarsi ETS in quanto iscritti ad uno dei registri preesistenti (vale a dire i registri di Onlus, Organizzazioni di volontariato ed Associazioni di promozione sociale). Ne deriva che anche alle Onlus, soggette al regime transitorio, si applica la distinzione tra enti con entrate inferiori a 220mila euro annui, che possono redigere il rendiconto per cassa, e quelli con entrare superiori a detto limite, nei confronti dei quali scatta l'obbligo del bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Per quanto riguarda le Onlus, inoltre, il Ministero ha precisato che nella voce “attività di interesse generale” del bilancio trovano posto, nel periodo transitorio, le attività istituzionali di cui all’art. 10 del D.Lgs. 460/1997, mentre la voce “attività diverse” deve intendersi riferita alle attività connesse di cui all’art. 10, comma 5, dello stesso decreto.

Di questo e di molto altro se ne parlerà nel corso "I nuovi bilanci e rendiconti" che si terrà a Milano, il 28 gennaio.

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