L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni sull'agevolazione introdotta dall'art. 1, comma 1, del Dl 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106.

Ai fini dell'Art Bonus, il requisito della “appartenenza pubblica” degli istituti e dei luoghi della cultura, si considera soddisfatto, non solo per l'appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, ma anche al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni.  Ad esempio, ciò accade allorquando ad esempio l'istituto: 1. è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti; 2. è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche; 3. gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo; 4. è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della Pubblica Amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici; 5. è sottoposto a controllo analogo di una Pubblica Amministrazione: lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la Risposta all'istanza di interpello 18 gennaio 2023, n. 66 (in questo senso si richiama la Risoluzione 7 novembre 2017, n. 136/E). Pertanto, in presenza di una o più di tali condizioni, gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica aventi personalità giuridica di diritto privato - ad esempio, perché costituiti in forma di fondazione – hanno in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possono perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano dell'Art Bonus.

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