Ieri l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul credito d'imposta introdotto dal dl 83/2014.

L'Art Bonus non spetta per i contributi deliberati annualmente dall'assemblea dei fondatori e versati dagli stessi al fondo di gestione dell'ente beneficiario al fine di sostenerne l'attività concertistica e corale: lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la Risposta all'istanza di interpello n. 266/2023, pubblicata ieri, 22 marzo 2023. Si ricorda che tale agevolazione - introdotta dall'art. 1 del dl 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modifiche dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 – è riconosciuta nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e titolari di reddito d'impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica [v. art. 101, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ndr], delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo”. Il credito d'imposta, riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in 3 quote annuali di pari importo – spetta anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Sull'argomento si richiama anche la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E del 31 luglio 2014.

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