Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale occorre verificare anche il rapporto di strumentalità delle attività con le finalità di beneficenza e istruzione.

L’art. 6 del Dpr 29 settembre 1973, n. 601 prevede una riduzione dell’aliquota Ires, pari alla metà di quella ordinariamente prevista, applicabile sul reddito conseguito da determinati soggetti individuati dalla norma stessa in relazione ad attività caratterizzate da una marcata utilità sociale. Al riguardo, con l'ordinanza n. 2899/2024, depositata lo scorso 31 gennaio, la Corte di Cassazione ha ribadito che l'agevolazione di cui al primo comma del richiamato art. 6, spetta agli enti con finalità di beneficenza o istruzione o ad essi equiparati per legge, come gli enti ecclesiastici con fine di religione o culto (elemento soggettivo) e per le attività non commerciali o per le attività commerciali non prevalenti che siano in rapporto di strumentalità diretta e immediata con i fini di beneficenza e istruzione o, nel caso di specie, religione o culto (elemento oggettivo). I giudici hanno inoltre sottolineato che l’attività è “strumentale direttamente ove con essa l’ente si limiti a procacciare i mezzi economici occorrenti al fine istituzionale” e che non è un'attività volta al procacciamento di mezzi economici, quando, “per la intrinseca natura di essa o per la sua estraneità rispetto al fine (di religione o di culto), non sia con esso coerente in quanto indifferentemente utilizzabile per il perseguimento di qualsiasi altro fine; quando si tratti, cioè, di un'attività volta al procacciamento di mezzi economici da impiegare in una ulteriore attività direttamente finalizzata, quest'ultima, al culto o alla religione”.

Si ricorda che secondo un consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'agevolazione in esame non è sufficiente il mero requisito soggettivo, occorrendo anche accertare se l'attività in concreto esercitata non assume carattere commerciale, in via esclusiva o principale, ed inoltre, in presenza di un'attività commerciale di tipo non prevalente, che la stessa sia in rapporto di strumentalità diretta ed immediata con quei fini, e quindi non si limiti a perseguire il procacciamento dei mezzi economici al riguardo occorrenti, dovendo altrimenti essere classificata come “attività diversa”, soggetta alla tassazione ordinaria (Cass. n. 25586/2016). La pronuncia in commento è consultabile al presente link

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