Ai fini dell'Art Bonus occorre presentare, in sede di domanda, il provvedimento attestante l'interesse culturale rilasciato dal competente Ufficio del Ministero della Cultura: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello n. 119/2025 del 28 aprile 2025. Per l’Agenzia, quindi, ai fini del riconoscimento di un vantaggio di natura economica, qual è l’agevolazione fiscale in esame, è necessario che la qualità di “bene culturale” sia cristallizzata attraverso la verifica di cui all'art. 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).
Si ricorda che l’Art Bonus è stato introdotto - dall’art. 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modifiche dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, - nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Tale credito d'imposta, riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in 3 quote annuali di pari importo, è riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
L’agevolazione spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi: interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; il sostegno di istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica (definiti dall'art. 101 del d.lgs. 42/2004), nonché di fondazioni lirico-sinfoniche e di teatri di tradizione, istituzioni concertistico orchestrali, teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, festival, imprese e centri di produzione teatrale e di danza, nonché di circuiti di distribuzione; realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo; realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso; progettazione dei lavori di cui sopra (Circolari 31 luglio 2014, n. 24/E e 28 dicembre 2023, n. 34/E).
