Con la Circolare 16 maggio 2025, n. 5/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina Iva del prestito o distacco di personale, ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 – (c.d. “decreto Salva-infrazioni”). In particolare, è stato precisato che qualora il datore di lavoro sia un ente non commerciale che svolge, in via non prevalente, anche attività d’impresa e l’operazione di distacco di personale venga effettuata nell’ambito di tale ultima attività, sussiste il presupposto soggettivo per l’applicazione dell’imposta.
Qualora il datore di lavoro distaccante sia un ente non commerciale, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese – ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Dpr 633/72 – le sole operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole. A tal fine, per esercizio di imprese s’intende “l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva”, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2195 e 2135 del codice civile, anche se non organizzate in forma d’impresa, nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 del codice civile.
Tali ultime attività sono da ritenersi esercitate con organizzazione in forma d’impresa quando, per lo svolgimento della stessa, viene predisposta un’organizzazione di mezzi e risorse funzionali all’ottenimento di un risultato economico.
La presenza dell’organizzazione in forma d’impresa dev'essere verificata solo nei casi in cui l’operazione di distacco abbia ad oggetto il personale originariamente impiegato dal distaccante nella propria attività istituzionale.
In conclusione – ha affermato l'Agenzia delle Entrate - qualora il personale distaccato sia afferente all’attività di impresa svolta dall’ente non commerciale, “il requisito soggettivo è da ritenersi implicitamente integrato”.
Se invece il distacco è effettuato dagli enti non commerciali nell’ambito di attività diverse da quelle d’impresa, l’operazione è da ritenersi fuori campo Iva, sempreché il distacco o il prestito di personale sia effettuato dall’ente in assenza di una organizzazione in forma d’impresa finalizzata all’erogazione del servizio di prestito di personale.
.jpg)