Ai sensi dell'art. 26 del codice civile, l'autorità governativa può “disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero la unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore”. Tali funzioni vengono esercitate dalle Prefetture o dalle Regioni o Province autonome competenti oppure, nei confronti delle fondazioni del Terzo Settore, dall'Ufficio del RUNTS.
Al riguardo, con la Risposta all'istanza di interpello n. 150 del 9 giugno 2025, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che nell'ipotesi di “coordinamento dell'attività di più fondazioni” o di “unificazione della relativa amministrazione” su disposizione governativa, ai sensi del citato art. 26 cc - per effetto del quale una fondazione subentra nel patrimonio di quella estinta, che è confluito nel suo - si realizza una successione a titolo universale nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della fondazione estinta, attraverso un processo assimilabile a una fusione per incorporazione.
La fondazione subentrante dovrà presentare la dichiarazione dei redditi per conto della fondazione incorporata, la propria dichiarazione Iva e la la dichiarazione di variazione dei dati (Modello AA7/10). Non occorre invece presentare una dichiarazione Iva autonoma per la fondazione incorporata.
