Dichiarata illegittima la norma del codice civile sulla prescrizione dell'azione di responsabilità.

Ai sensi dell'art. 2941, comma 1, numero 7), del codice civile, la prescrizione rimane sospesa anche “tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finchè sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi;”. Con la sentenza n. 86/2025, depositata lo scorso 26 giugno, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di tale disposizione nella parte in cui non prevede la sospensione della decorrenza del termine di prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

Come si legge in un comunicato stampa diramato dall'Ufficio stampa della Consulta, i giudici delle leggi hanno rilevato come “l’esclusione delle associazioni non riconosciute dalla sospensione della prescrizione, prevista dalla citata disposizione, determini una irragionevole disparità di trattamento sia rispetto alle associazioni riconosciute sia rispetto alle società in accomandita semplice e in nome collettivo. Per queste ultime la Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale della medesima norma rispettivamente con le sentenze numero 322 del 1998 e numero 262 del 2015”. La sentenza n. 86/2025 è consultabile al presente link.

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