Il principio si applica anche prima dell’entrata in vigore della Legge 104/2024.

In tema di imposta sulle successioni, anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 7 della legge 4 luglio 2024, n. 104 (che ha introdotto il comma 5-bis all’art. 36 della legge 31 ottobre 1990, n. 346), l’erede (nella specie, prima, ONLUS e, poi, ente del Terzo Settore) beneficiario dell’esenzione prevista dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, confermata dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e rinnovata dall’art. 82, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, non è soggetto a responsabilità solidale per l’imposta dovuta dagli altri eredi o dai legatari ai sensi dell’art. 36, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, essendo altrimenti vanificata la ratio legis di escuderne la soggettività passiva a qualsiasi titolo per l’obbligazione tributaria: è l’importante principio di diritto enunciato dalla quinta sezione della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15743/2025, depositata lo scorso 12 giugno (e consultabile al presente link.

Si ricorda che la richiamata Legge 4 luglio 2024, n. 104 aveva introdotto una serie di importanti novità per gli enti del Terzo Settore: ad esempio, nuovi limiti entro i quali possibile predisporre il rendiconto per cassa; la possibilità, per i piccoli enti, di adottare un rendiconto per voci aggregate; nuove soglie oltre le quali si rende obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, ecc. L'art. 7 della legge, inoltre, ha introdotto – nell'art. 36 del decreto legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990 (Testo Unico delle successioni e donazioni) – il comma 5-bis, attraverso il quale si prevede un esonero dal regime di solidarietà passiva ai fini del versamento dell'imposta sulle successioni e donazioni, oltre che delle imposte ipotecaria e catastale, per: 1. gli enti del Terzo Settore che utilizzano i trasferimenti a titolo gratuito per lo svolgimento delle proprie attività statutarie ai fini del perseguimento esclusivo di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; 2. tutti i soggetti di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 346/1990, quali ad esempio gli enti pubblici, le fondazioni o le associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché le Onlus. Tali principi sono stati poi confermati dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 5 del 16 aprile 2025.

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