Confermato un orientamento consolidato in materia.

Con la sentenza delle Sezioni Unite n. 10013/2021, la Corte di Cassazione confermò, premessa la qualità di entrata tributaria erariale del contributo unificato, che in materia di agevolazioni tributarie, le Onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 del Dpr 115/2002 e 27-bis della tabella B allegata al Dpr 642/1972, in quanto: 1. da un lato, il termine “atti” deve riferirsi esclusivamente a quelli amministrativi e non anche a quelli processuali, giusta la necessità di un'interpretazione restrittiva quanto ai benefici fiscali; 2. dall'altro, l'esenzione dal contributo in esame è giustificabile, alla luce dell'art. 10 del Dpr 115/2002, solo in base a un criterio di meritevolezza, in funzione della solidarietà sociale, dell'oggetto del giudizio e non in considerazione della qualità del soggetto, anche in ragione di esigenze costituzionali di parità di trattamento e comunitarie di non discriminazione (Cass. n. 23875, 23876, 23880, 23881, 23882, 24083/2020, n. 14332/2018, n. 27331/2016, n. 21522/2013). Tali principi sono stati ribaditi ora dalla quinta sezione della Cassazione con l’ordinanza n. 18164/2025, depositata lo scorso 3 luglio (consultabile al presente link.

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