Lo scioglimento delle cooperative solo perché si sottraggono agli inviti dell’autorità di vigilanza, e quindi a prescindere dalla verifica sull’effettivo conseguimento delle finalità mutualistiche, integra una sanzione amministrativa sproporzionata, violando perciò gli articoli 3 e 45 della Costituzione: lo ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 116/2025, depositata lo scorso 21 luglio.
In particolare, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, nella parte in cui prevede che agli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità, anziché stabilire che l’autorità di vigilanza nomina un commissario ai sensi dell’art. 2545-sexiesdecies del codice civile, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell’organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell’ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.
La sentenza è giunta a questa conclusione – ha precisato un comunicato stampa diffuso dalla Consulta - “ponendo in rilievo che, nonostante la sua ‘perdurante e attuale’ funzione sociale, ‘oggi il modello cooperativo sta attraversando una grave crisi, attestata dal tasso di crescita ormai da alcuni anni costantemente negativo, a dispetto di quello del totale delle imprese’ e che a determinare tale fenomeno, rilevato negli ultimi anni, concorrono senza dubbio plurimi fattori, tra i quali riveste ‘un ruolo anche l’assetto legislativo, nel quale, a fronte della perdita di peso dei vantaggi fiscali, sono state introdotte normative non particolarmente incentivanti per questa tipologia di impresa’.
Invece che favorire l’ ‘incremento’ della cooperazione ‘con i mezzi più idonei’ secondo il mandato dell’articolo 45 della Costituzione, norme come quella dichiarata costituzionalmente illegittima possono determinare invece un grave effetto di deterrenza al suo sviluppo, in quanto rischiano di causare lo scioglimento per atto d’autorità persino di cooperative che, ove sottoposte a revisione, risulterebbero in possesso dei requisiti mutualistici”.
La sentenza n. 116/2025 è consultabile al presente link.
