Costituendo quello della legge 398/1991 un regime agevolativo che deroga a quello ordinario, in ragione del “favor” del legislatore per i soggetti che vi possono rientrare, “è onere di chi pretende di avvalersene dimostrare l’osservanza di tutti i necessari requisiti, in difetto dei quali non può che trovare applicazione il regime ordinario”: lo ha affermato la quinta sezione civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20952 del 28 maggio 2025, depositata lo scorso 23 luglio.

Per i giudici di legittimità, di conseguenza, una volta acquisita, a seguito della somministrazione di un questionario, la documentazione contabile ed extra-contabile e rilevata, in base ad essa, l’impossibilità di tracciare i pagamenti, è onere dell'ente contribuente “offrire rigorosa prova positiva della trasparente ricostruibilità degli stessi, stante l’adozione, comunque, di 'modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli (come recita l’art. 25, comma 5, della legge 133/1999). Il testo dell'ordinanza n. 20952/2025 è consultabile al seguente link.

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