Ai fini dell'esenzione dall'IMU per lo svolgimento di attività sportive (di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), del DM 19 novembre 2012, n. 200), i Comuni devono individuare, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, cioè quello comunale.
Se non esistono strutture di riferimento all'interno del singolo Comune, tale ambito può essere esteso fino a quello regionale. I corrispettivi medi devono essere individuati annualmente ed essere pubblicati da ciascun Comune sul proprio sito internet istituzionale.
Il nuovo adempimento – introdotto dall’art. 6-bis del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2025, n. 108 – è finalizzato a verificare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 4, comma 6, del medesimo decreto n. 200/2012. Ai sensi di quest’ultima disposizione, lo svolgimento di attività sportive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le medesime attività sono svolte a titolo gratuito, oppure dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
Nelle more dell'attuazione del nuovo adempimento, di cui sopra, ai fini dell'esenzione da IMU (ai sensi dell'art. 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160), per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rileva la sola iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive, a valere dall'anno di iscrizione nel medesimo. Sono comunque esclusi rimborsi di quanto eventualmente già versato.
