Sono state emanate le nuove regole in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti.

Con il decreto n. 128 del 24 luglio 2025 (pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale), il Ministero della Giustizia ha introdotto nuove norme in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti. In particolare, in attuazione dell'art. 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modifiche dalla legge 8 agosto  2024, n. 112, il provvedimento definisce: 

a. la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco delle strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti; 

b. le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sullo stesso; 

c. le caratteristiche e i requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione nell'elenco; 

d. le modalità di recupero delle spese per la  permanenza nelle strutture residenziali; 

e) i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle suddette strutture da parte dei detenuti che non sono in possesso  di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92,  convertito con modifiche dalla legge 8 agosto 2024, n. 112. 

Con apposito avviso, pubblicato sul sito del Ministero, saranno definite le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse all'iscrizione all'elenco delle strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale delle persone detenute adulte.

Possono presentare manifestazione di interesse per  l'iscrizione all'elenco in qualità di enti gestori delle strutture residenziali, in forma singola o associata: enti pubblici; enti locali; enti del servizio sanitario; enti ed organismi del Terzo Settore, registrati, se previsto, nel RUNTS, compresi gli enti già iscritti all'anagrafe delle Onlus, che svolgono per statuto o per  atto costitutivo attività di accoglienza residenziale, alloggio sociale, reinserimento socio-lavorativo, riqualificazione professionale.

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