Seguendo l'indirizzo tracciato dalla giurisprudenza, il Mef delinea i poteri dei Comuni nella regolamentazione del tributo.
Con la Risoluzione n. 1/Df del 15 settembre 2025, il Dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità della tassa sui rifiuti (TARI) ai luoghi destinati al culto. In particolare:
1. i luoghi di culto non rientrano tra le fattispecie per le quali la norma (art. 1, commi 659 e 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) prevede espressamente la facoltà per il Comune di stabilire riduzioni o esenzioni;
2. secondo un costante orientamento giurisprudenziale, in linea generale gli edifici destinati al culto non sono esclusi dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani (TARSU) – ma il principio può essere esteso anche alla vigenete TARI - in quanto tali dalla tassa sui rifiuti. In tal senso il Ministero dell'Economia ha richiamato l’ordinanza della Corte di Cassazione 7 dicembre 2021, n. 38984, nella quale viene precisato che “le norme regolamentari che escludono gli edifici di culto dal calcolo delle superfici per la determinazione della T.A.R.S.U., lo fanno sempre perché ritenuti 'incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche e per il particolare uso cui sono adibiti', non in quanto la destinazione al culto, in assenza di specifica previsione normativa, possa di per sé giustificare l’esenzione dalla tassa” (in senso conforme, Cass. nn. 4027/2012, 13740/2017, 32789/2018, 7153/2019, 11679/2019, 20752/2019). Ai fini di un'agevolazione in materia, occorre quindi che venga accertata in concreto l’effettiva destinazione al culto degli edifici in questione (Cass. nn. 29156/2022, 16646/2022, 16645/2022);
3. in conclusione, il Comune può prevedere un’agevolazione per i luoghi dedicati al culto, laddove riconosca, salvo prova contraria, che si tratta di aree non idonee alla produzione di rifiuti per il particolare uso cui sono destinati nonché per il concreto utilizzo ovvero per la mancata o ridotta produzione di rifiuti urbani. Qualora invece il Comune non inserisca nel proprio regolamento una specifica agevolazione per i luoghi di culto, le relative superfici sono assoggettabili alla TARI;
4. il Comune dovrebbe tuttavia tener conto che si tratta di superfici che non comportano la formazione di rifiuti in quantità elevate, per cui nella determinazione della tariffa non può prescindere dai principi di proporzionalità e ragionevolezza, al fine di adeguare la stessa alla quantità dei rifiuti prodotti (in tal senso, sentenza 6 settembre 2017, n. 4223 del Consiglio di Stato).
Nel contesto descritto, la Risoluzione in esame ricorda che l’art. 1, comma 652, della legge 147/2013 stabilisce che, nelle more della revisione del Dpr 158/1999, il Comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al medesimo Dpr, tra i quali è espressamente ricompresa la fattispecie dei luoghi di culto, inferiori ai minimi o superiori ai massimi indicati del 50%.
