È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge-delega sull'intelligenza artificiale.

Anche i trattamenti di dati, anche personali, effettuati dagli enti privati senza scopo di lucro, per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità di prevenzione, diagnosi e cura di malattie, sviluppo di farmaci, terapie e tecnologie riabilitative, realizzazione di apparati medicali, in quanto necessari ai fini della realizzazione e dell'utilizzo di banche di dati e modelli di base, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico, in attuazione  degli articoli 32 e 33 della Costituzione e nel rispetto dell'art. 9, paragrafo 2, lettera g), del Regolamento Ue 2016/679 del 27 aprile 2016: è quanto dispone l'art. 8 della legge-delega sull'intelligenza artificiale (Legge 23 settembre 2025, n. 132).

Agli stessi fini, fermo restando l'obbligo di informativa a favore dell'interessato, che può essere assolto anche mediante un'informativa generale messa a disposizione nel sito web del titolare del trattamento e senza ulteriore consenso dell'interessato se inizialmente previsto dalla legge, è sempre autorizzato l'uso secondario di dati personali privi degli elementi identificativi diretti, salvi i casi nei quali la conoscenza dell'identità degli interessati sia inevitabile o necessaria al fine della tutela della loro salute.

Partner della formazione

ConfiniOnline fa rete! Attraverso la collaborazione con numerosi enti profit e non profit siamo in grado di rivolgere servizi di qualità a costi sostenibili, garantendo ampia visibilità a chi supporta le nostre attività. Vuoi entrare anche tu a far parte del gruppo?

Richiedi informazioni