Venerdì scorso è approdato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, contenente “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
Attraverso l’introduzione dell’art. 3-bis nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l’art. 18 del nuovo provvedimento dispone tra l’altro che le organizzazioni di volontariato di protezione civile:
- curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, e sia sottoposto a controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto della normativa sulla privacy, fatto salvo quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario potrà essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni stesse, se presenti, oppure mediante accordi tra organizzazioni o dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate;
- curano che il volontario aderente, nell'ambito dei citati scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante;
- individuano i propri volontari che, nell'ambito dell'attività di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al decreto 81/2008 in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati dalla norma, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.
A tal fine, per “organizzazioni di protezione civile” si intendono le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo Settore che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale e le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile iscritte all'elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1).
