Importante pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con riferimento all’art. 14 del decreto-legge 35/2005.
Ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge 35/2005, sono deducibili, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, le liberalità erogate in favore delle Onlus, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice Urbani), e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.
Al riguardo, con la sentenza n. 1936/2025, depositata il 26 agosto 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione 22, ha precisato che “Dalla formulazione letterale della norma si evince che il legislatore ha redatto un’elencazione dei soggetti in favore dei quali le erogazioni liberali sono fiscalmente deducibili, comprendendovi le ‘organizzazioni non lucrative di utilità sociale’ (le ONLUS), le ‘associazioni di promozione sociale iscritte nel registro generale’, le ‘fondazioni o associazioni’ che hanno ad oggetto la tutela dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico e da ultimo le ‘fondazioni e associazioni riconosciute’ che hanno per scopo lo svolgimento o la promozione dell’attività di ricerca scientifica.
Da tale elencazione – conclude la Corte - emerge che il requisito dell’iscrizione nel registro generale è richiesto esclusivamente per le ‘associazioni di promozione sociale e non anche – tra le altre - per le ONLUS. Pertanto, per la fruizione dei benefici fiscali una società cooperativa sociale ONLUS, essendo una ONLUS di diritto ex art. 10, comma 8, del decreto legislativo 460/1997, non necessita dell’iscrizione nel registro delle ONLUS tenuto presso l’Agenzia delle Entrate.
