In materia di soggettività Irap, le società di capitali in house providing non rientrano nell'ambito applicativo della lettera e) dell'art. 3 del decreto legislativo n. 446/1997, che si riferisce agli enti non commerciali quali ad esempio Onlus, fondazioni, enti del Terzo Settore, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni politiche e sindacali, ecc.: lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27830/2025, depositata lo scorso 19 ottobre.
Si ricorda che con la pronuncia 29 luglio 2021, n. 21658, la Cassazione aveva affermato che la società posseduta dall’ente locale non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici (comune, provincia e simili) ne posseggano le partecipazioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della società medesima, la persona dell'azionista, dato che la società, quale persona giuridica privata, opera comunque nell'esercizio della propria autonomia negoziale.
