Ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza: si tratta quindi di una facoltà riconosciuta agli enti territoriali.

Il principio è stato ribadito dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, sez. VI, con la sentenza 23 settembre 2025, n. 6460/2025, depositata lo scorso 25 settembre. Per i giudici tributari, in particolare, tale facoltà “presuppone l’adozione di un atto normativo o regolamentare espresso”. La pronuncia è riportata nella banca dati della giurisprudenza tributaria di merito - https://www.dgt.mef.gov.it/gt/massimari-nazionale

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