L'art. 1, commi 853-856, della legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) contiene norme in materia di Imu per gli enti non commerciali.
In particolare, si prevede che ai fini IMU, lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato con modalità non commerciali quando le stesse:
- sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dalla legge, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;
- se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
La norma specifica inoltre che gli enti non commerciali di cui alla precedente lettera a), possono usufruire dell'esenzione dall'IMU se rispettano i requisiti previsti a tal fine, a prescindere dall'eventuale partecipazione alla spesa da parte dell'utente o dei familiari.
Viene inoltre ribadito che ai fini dell'applicabilità dell'esenzione dal tributo, non è rilevante l'inserimento degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie in una specifica categoria catastale.
