Sugli emolumenti variabili (come bonus e stock option) che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione dei manager del settore finanziario, nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel medesimo settore, si applica un’addizionale Irpef del 10%.
Al riguardo, l’art. 1, comma 137, della legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), ha introdotto una norma che in presenza di determinate condizioni esclude l’applicazione della citata addizionale del 10% In particolare, attraverso l’introduzione del nuovo comma 2-ter all’art. 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, si prevede che l’addizionale potrà essere disapplicata qualora il soggetto che eroga la remunerazione (ad esempio una banca) destini a favore di enti del Terzo Settore una somma almeno doppia rispetto all’addizionale dovuta. Si tratta quindi di una facoltà e non di un obbligo. La norma precisa inoltre che:
1. ai fini della disapplicazione dell’addizionale, il versamento della somma deve riferirsi all’ammontare complessivo dell’addizionale dovuta per il periodo;
2. gli enti del Terzo Settore destinatari del versamento non devono essere controllori del soggetto erogatore, né essere controllati da esso o da uno stesso soggetto che controlla entrambi.
In attuazione della norma contenuta nella legge di Bilancio, sarà emanato un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
