Ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, non sono soggetti all’imposta sulle successioni i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle Onlus e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.

Il quarto comma della norma - come modificato dall'art. 8 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 - aggiunge che tale regola si applica per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti negli Stati dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo nonché, a condizione di reciprocità, per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in tutti gli altri Stati.

Pertanto, ai fini dell'esenzione in esame, gli enti pubblici, le associazioni e fondazioni istituite in uno Stato Ue o See sono automaticamente equiparati a quelli italiani, mentre per gli enti pubblici, le fondazioni e associazioni istituiti in tutti gli altri Stati l'equiparazione è subordinata alla condizione di reciprocità. Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 23 gennaio 2026, n. 16/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per questi ultimi soggetti, il regime di esenzione si applica solo “quando risulti provata la reciprocità di trattamento tra i due Stati interessati, attraverso uno strumento bilaterale idoneo a regolamentare i rapporti fiscali tra gli Stati medesimi (scambio di lettere, accordi, convenzioni, etc.).

In particolare, per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all'estero in Stati non appartenenti all'Unione Europea o non aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo tale regime fiscale di esenzione è riconosciuto solo se e in quanto l'Italia abbia concluso un accordo con le autorità dei rispettivi Stati di residenza dei suddetti organismi, accordo che preveda che i trasferimenti mortis causa a beneficio di organismi senza scopo di lucro italiani non siano soggetti ad un'imposta di successione o equivalente in tale Stato.

Il principio di reciprocità è disciplinato dall'art. 16 delle ''Disposizioni sulla legge in generale'', contenute nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, ai sensi del quale “Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere”.

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