Il provvedimento del Tribunale (decreto di omologa) costituisce il titolo per la fruizione delle relative agevolazioni fiscali: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello n. 19/2026 del 27 gennaio 2026.
Nel documento si ricorda inoltre che, con la Circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, fu chiarito che ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modifiche dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i nuovi certificati rilasciati dalle commissioni mediche integrate, “oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del soggetto, devono stabilire anche se sono soddisfatti: i requisiti richiesti dal Codice della Strada per poter richiedere il contrassegno di parcheggio per disabili (...) i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli”.
Inoltre, ai sensi del primo comma del richiamato art. 4, i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'art. 381 del Dpr 16 dicembre 1992, n. 495, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.
Pertanto deve risultare che il soggetto: 1. sia affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione (art. 30, comma 7, della legge 388/2000); 2. con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 della legge 449/1997); 3. non vedente (artt. 6 della legge 488/1999 e 50 della legge 342/2000); 4. sordo (artt. 6 della legge 488/1999 e 50 della legge 342/2000); 5. sia affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, della legge 388/2000).
