Ai sensi dell’art. 35, comma 3, del Codice del Terzo Settore, qualora il relativo statuto lo preveda espressamente, l’associazione di promozione sociale può ammettere nella sua base associativa “altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro” purché il loro numero non sia superiore al 50% del numero di Aps associate.

In caso di enti a composizione mista (persone fisiche ed enti) la percentuale non dovrà essere calcolata tenendo conto anche delle persone fisiche, ma esclusivamente degli enti.

Il successivo quarto comma dispone l’inapplicabilità del terzo comma – cioè l’irrilevanza del limite proporzionale ivi previsto per le associazioni composte da enti – nei confronti degli enti di promozione sportiva previamente riconosciuti dal Coni, a condizione che associno almeno 500 associazioni di promozione sociale. Al riguardo, con la Nota n. 593 del 16 gennaio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che, pur beneficiando le articolazioni territoriali degli enti di promozione sportiva (EPS), ai sensi del richiamato quarto comma dell’art. 35 del CTS, della deroga al requisito numerico dei 500 associati richiesto per le Aps, “resta fermo l’obbligo di conformità ai requisiti sostanziali di cui al comma 1 del medesimo articolo 35, necessari alla loro qualificazione come Associazioni di Promozione Sociale”. In particolare, il primo comma dell’art. 35 del Codice – come spiegato dal Ministero - “individua, per tutte le APS, un numero minimo di associati, non inferiore a sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale; nel caso che il numero degli associati così individuato, che deve sussistere al momento della costituzione o – secondo una interpretazione evolutiva – al momento in cui l’ente delibera di conformarsi quale associazione di promozione sociale (vedi in proposito la nota direttoriale 4995 del 28 maggio 2019), divenga inferiore ai limiti di tale comma, deve essere reintegrato entro un anno; in mancanza, l’ente perde la qualifica di APS nel caso in cui non scelga di rimanere iscritto al RUNTS in diversa sezione (comma 1 bis)”. La Nota n. 593 del 16 gennaio 2026 è consultabile al presente link

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