Con la Risposta all’istanza di interpello n. 35/2026 dell’11 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità dell’aliquota Iva del 4 per cento prevista per l’acquisto di autoveicoli adattati per la guida da parte di persone con disabilità.

In particolare, è stato precisato che tale agevolazione spetta al soggetto che sia titolare di patente speciale di categoria BS rilasciata dalla Commissione Medica Locale, con indicazione dei codici di adattamento del veicolo, ancorché non sia in possesso di certificazione di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ciò in quanto ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1986, e come chiarito dalle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E/2001 e n. 21/E/2010, l'aliquota Iva al 4 per cento si applica anche ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, titolari di patente speciale con adattamenti prescritti, indipendentemente dal possesso del riconoscimento di handicap ai sensi della citata legge 104/1992, purché il veicolo sia effettivamente adattato alla guida.

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