La dichiarazione IMU ENC (Enti Non Commerciali) contiene un’apposita sezione nella quale indicare le aree non imponibili e quelle proporzionalmente non imponibili. Al riguardo, con la sentenza n. 150/2025, depositata il 27 novembre 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cremona (sez. 1) ha precisato che la mancata indicazione, in dichiarazione, delle porzioni immobiliari esenti determini la imponibilità dell’intero immobile a disposizione.
Si tratta di una posizione in linea con l’orientamento assunto in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui alla mancata presentazione della dichiarazione deve riconoscersi effetto decadenziale dal beneficio dell’esenzione (Cass. 30 maggio 2024, n. 24200 ). Per i giudici cremonesi, inoltre, in materia di IMU “il riconoscimento del beneficio in esame postula l’assolvimento di un obbligo dichiarativo entro un determinato limite temporale, che l’art. 2, comma 2, comma 5-bis, d.l. 31 agosto 2013, n. 102 ha considerato avente natura decadenziale e che, in ogni caso, va considerato perentorio in ragione dello scopo perseguito e della funzione assolta, anche ove mancasse un’espressa indicazione della norma (…)”. Nella pronuncia in esame si legge altresì che “(…) scopo della previsione dell’obbligo dichiarativo è quello di porre l’ente impositore nelle condizioni di poter controllare la veridicità dei dati esposti, evitando problematiche verifiche ex post, anche in sede giudiziaria (…)”; di conseguenza, “Se gli immobili sono totalmente esenti, dunque, essi vanno dichiarati come tali; se sono parzialmente esenti solo una coerente dichiarazione può consentire il beneficio”.
Nel medesimo senso si richiama infine Cass. 7 novembre 2022, n. 32742, laddove fu chiarito che, “pur dovendo precisarsi che la esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. n. 504 del 1992 può applicarsi, in caso di uso misto dell’immobile proporzionalmente, a quella porzione dell’immobile destinata all’attività esente anche laddove non sia possibile procedere alla autonoma identificazione catastale di tale parte dell’unità immobiliare, resta necessaria una specifica indicazione, da parte del contribuente, nella apposita dichiarazione”. Al riguardo – ha aggiunto la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cremona – sono “ininfluenti la dichiarazione in cui si pretenda l’esenzione per l’intero immobile e comunque una perizia giurata prodotta in corso di causa”.
