Ai sensi dell'art. 10, comma 1, numero 21), del Dpr 633/72, sono esenti da Iva anche le prestazioni proprie delle case di riposo per anziani e simili, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 4/2026, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:

  1. tale elenco non è tassativo e le prestazioni rese da organismi “'simili” sono esenti quando con le stesse si assicura l'alloggio, eventualmente unito ad altre prestazioni accessorie, a persone che per il loro status necessitano di protezione,
    assistenza e cura (Risoluzioni 12 giugno 2002, n. 188/E e 25 novembre 2005, n. 164/E);
  2. l'esenzione in esame “ha valenza oggettiva, nel senso che le prestazioni di servizi in essa elencate rientrano nell'esenzione da Iva a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che le rende” (Risoluzione 16 marzo 2004, n. 39/E);
  3. sono esenti anche le prestazioni rese da terzi presso una casa di riposo, “anche se distintamente specificate, sempre che le stesse, nella loro interezza e sostanzialmente, caratterizzino la gestione globale della RSA”; le prestazioni rese distintamente dalla gestione globale della casa di riposo devono essere fatturate secondo il regime proprio delle stesse, e dunque in regime di esenzione quando rientrano in una delle fattispecie dell'art. 10 del decreto IVA;
  4. le RSA sono strutture che “'accolgono persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti e si prefiggono di garantire a tali soggetti la salute fisica e il benessere psichico, di promuovere l'autonomia personale, di stimolare gli interessi e le relazioni sociali garantendo la qualità della vita dell'anziano non più autosufficiente o non più in grado di rimanere al proprio domicilio” (Risoluzione n. 164/E/2005).

Ne deriva che ai fini dell’esenzione in esame, il servizio prestato deve rientrare nella “'gestione globale” della struttura (Risposte 1° luglio 2019, n. 221, 3 agosto 2020, n. 240, 16 febbraio 2021, n. 112 e 27 aprile 2022, n. 221).

Le cooperative sociali e i loro consorzi sono invece destinatarie – ha ricordato l’Agenzia delle Entrate – di una disciplina ad hoc: numero 1) della Tabella A, Parte II-bis allegata al Dpr 633/72, ai sensi del quale le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27 ter) dell'art. 10, comma 1, del medesimo decreto sono soggette all'aliquota Iva del 5% se rese da detti soggetti a favore delle persone indicate nel numero 27ter) del citato art. 10.

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’aliquota agevolata:

  1. si applica sia alle prestazioni effettuate dalle cooperative sociali in esecuzione di convenzioni e/o contratti, sia a quelle rese direttamente agli utenti (Circolare n. 31/E del 15 luglio 2016, n. 31/E);
  2. è subordinata alla circostanza che il servizio sia riconducibile ad una prestazione socio-sanitaria, educativa o assistenziale.

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