Con la Nota direttoriale n. 4027 del 12 marzo 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per le fabbricerie – cioè gli enti che amministrano il patrimonio e i redditi delle chiese – di costituire rami imprese sociali o rami ETS.
Il documento ricorda che le fabbricerie – che la giurisprudenza amministrativa considera enti di natura privatistica - sono disciplinate dalle seguenti norme:
- art. 15, legge 848/1929: “sotto il nome di fabbriceria si comprendono tutte le amministrazioni le quali, con diverse denominazioni, di fabbriche, opere, maramme, cappelle, ecc., provvedono, in forza delle disposizioni vigenti, all’amministrazione dei beni delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici. Ove esistano le fabbricerie, queste provvedono all’amministrazione del patrimonio e dei redditi delle chiese e alla manutenzione dei rispettivi edifici, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto”;
- art. 16, legge 848/1929: attribuisce la vigilanza e la tutela sull’amministrazione delle chiese aventi una fabbriceria al Ministero dell’interno, da esercitarsi d’intesa con l'autorità ecclesiastica;
- art. 72 della legge 222/1985: conferma la disciplina contenuta nei sopra citati articoli 15 e 16 della legge 848/1929;
- art. 35, dpr 33/1987: nelle fabbricerie più grandi, l’organo di governo è composto da 7 membri (di cui 2 nominati dal vescovo diocesano e 5 dal Ministro dell'Interno, sentito il vescovo stesso); nelle altre fabbricerie, esso è formato dal parroco o rettore della chiesa e da altri 4 membri nominati per un triennio dal prefetto, sempre d’intesa con il vescovo diocesano;
- art. 37, dpr 33/1987: individua le seguenti attività delle fabbricerie: provvedere alle spese di manutenzione e restauro della chiesa e degli stabili annessi e all'amministrazione dei beni patrimoniali e delle offerte a ciò destinati; amministrare i beni patrimoniali destinati a spese di ufficiatura e di culto, fatta salva la specifica disciplina prevista per quanto riguarda l’erogazione delle relative rendite; provvedere alle spese per arredi, suppellettili ed impianti necessari alla chiesa e alla sacrestia e ad ogni altra spesa che grava per statuto sul bilancio della fabbriceria;
- artt. 38 e 39, dpr 33/1987: il bilancio preventivo e il conto consuntivo delle fabbricerie devono essere approvati dall’organo di governo e trasmessi al prefetto il quale, sentito il vescovo diocesano, può formulare osservazioni.
Alcune attività svolte dalle fabbricerie sono riconducibili al settore degli “interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio”, ricompresi nell’elenco delle attività di interesse generale contemplate sia dal Codice del Terzo Settore (art. 5, comma 1, lettera f), sia dal D.Lgs. 112/2017 sull’impresa sociale (art. 2, comma 1, lettera f). Sulla base di tale premessa, l’art. 9, comma 1-bis, lettere a), b) e c), del decreto-legge 228/2021, convertito dalla legge 15/2022), ha esteso alle fabbricerie la disciplina prevista, rispettivamente, dall’art. 4, comma 3, del CTS e dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 112/2017, per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ferme restando le loro peculiarità strutturali. Pertanto è consentita la costituzione del cd. “ramo ETS” o del “ramo impresa sociale” della fabbriceria, con conseguente soggezione, rispettivamente, alle norme del CTS o del D.Lgs. 112/2017 delle attività (di interesse generale e diverse) imputate al ramo, alle condizioni previste dalle citate norme.
La Nota n. 4027/2026 è consultabile al presente link.
