L’art. 53, comma 1, del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), affidava a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle procedure per l'iscrizione nel RUNTS, dei documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del RUNTS e delle modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro stesso e il Registro delle imprese, con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.
La norma è stata attuata con il decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106.
Ora, con un decreto del 13 gennaio 2026, pubblicato lo scorso 20 marzo in Gazzetta Ufficiale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha modificato il citato provvedimento del 15 settembre 2020.
In tale contesto si prevede tra l’altro che - salvo quanto previsto in relazione ai gruppi comunali di volontariato di protezione civile da specifiche direttive dell'autorità politica delegata alla materia di protezione civile - ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS il rappresentante legale dell’ente (rappresentante legale della rete associativa cui l'ente aderisce) possa conferire a un’altra persona, con le modalità telematiche di cui all'allegato tecnico A, un'apposita delega alla compilazione, all'eventuale sottoscrizione e all'invio dell'istanza telematica. In questi casi il documento generato dal sistema e contenente la delega è automaticamente inserito tra gli allegati dell'istanza secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico A (art. 8, comma 2-bis, del decreto n. 106/2020).
