Con un decreto ministeriale del 18 febbraio 2026, emanato in attuazione dell'art. 13, comma 2-bis, del Codice del Terzo Settore, era stato approvato il modello di rendiconto per cassa in forma aggregata – modello E - per gli enti del Terzo Settore (di seguito indicati per brevità come “ETS”) con entrate annue non superiori a 60.000 euro.

Il nuovo modello potrà essere adottato da tutti gli ETS con entrate, comunque denominate, non superiori a 60.000 euro annui, fatta eccezione per: le imprese sociali (alle quali si applica l’art. 9,  comma 1 del D.Lgs. 112/2017);  gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o  principalmente in forma di impresa commerciale (ai quali si applica l’art. 13, comma 5, del Codice del Terzo Settore), indipendentemente dal possesso o meno della personalità giuridica.

Si tratta comunque di una facoltà e non di un obbligo: lo ha precisato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare 17 aprile 2026, n. 6, consultabile al presente link.
Ne deriva – ha spiegato il Ministero – che “l’ETS, versando nella condizione dimensionale ivi  prevista, può optare per la scelta del rendiconto per cassa ordinario o, stante la facoltatività del  ricorso anche a tale opzione, del bilancio di esercizio economico-patrimoniale”. Comunque, “una volta operata detta opzione, l’utilizzo della relativa modulistica è vincolante per  l’ETS che non può pertanto discostarsi da essa”.

Per gli ETS che hanno l’esercizio finanziario coincidente con l’anno solare, il nuovo modello E è utilizzabile a partire dal rendiconto dell’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2026; per gli ETS, il cui esercizio finanziario sia iniziato ad esempio il 1° luglio o il 1° settembre 2025, il modello sarà già utilizzabile con riguardo all’esercizio che andrà a chiudersi, rispettivamente il 30 giugno o il 30 agosto 2026.

Gli enti dotati di personalità giuridica ed entrate annue inferiori a 60mila euro, per i quali alla data del 21 marzo 2026 era già chiuso l’esercizio finanziario (come nel caso di esercizio, coincidente con l’anno solare, chiusosi il 31 dicembre 2025), possono adottare per tale esercizio il modello D (rendiconto per cassa integrale), “dovendosi escludere – ha precisato la Circolare - che il possesso della personalità giuridica, associato all’utilizzabilità del rendiconto per cassa in forma aggregata solo successivamente all’adozione del decreto attuativo citato in oggetto, generi in capo agli enti in parola l’obbligo di dover redigere il bilancio economico-patrimoniale ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Codice”.

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