Nei giorni scorsi il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato il modello aggiornato della relazione all’assemblea degli associati (o di altro organo equivalente delle fondazioni) predisposta dall’organo di controllo collegiale degli enti del Terzo Settore in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre.

Il nuovo modello di relazione si attiene alle indicazioni contenute nelle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo Settore applicabili, e in particolare alle indicazioni contenute nella Norma 7.1.

Si ricorda che, per effetto della Legge 4 luglio 2024, n. 104 – che ha modificato l'art. 30, comma 2, del decreto legislativo  117/2017 (Codice del Terzo Settore) – sono stati innalzati i limiti oltre i quali è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo e dei revisori.
In particolare:

1. Organo di controllo – Per le associazioni (riconosciute o non riconosciute) del Terzo Settore, la nomina dell'organo di controllo (anche monocratico) è obbligatoria quando siano stati superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

  • Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000,00 euro
  • Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000,00 euro
  • Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità.

A tal fine, il “periodo di osservazione” (“due esercizi consecutivi”) avente ad oggetto la verifica del superamento dei limiti dimensionali in esame deve riferirsi alla chiusura del bilancio 2024, abbracciando pertanto i bilanci 2023 e 2024 (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 agosto 2024, n. 6).

Per gli enti neoiscritti al RUNTS e non in possesso in precedenza della qualifica di ETS, dovrà essere preso in considerazione il biennio precedente all’iscrizione (Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 dicembre 2023, n. 14432).

L’organo di controllo precedentemente nominato, in ossequio ai previgenti limiti dimensionali,  continuerà ad operare fino alla scadenza naturale dell’incarico conferito (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 agosto 2024, n. 6).

2. Revisori – Per le associazioni (riconosciute o non riconosciute) e le fondazioni del Terzo Settore, la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro diviene obbligatoria quando siano stati superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

  • Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.500.000,00
  • Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 3.000.000,00
  • Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Per il revisore legale dei conti, il venir meno dell’obbligo di legge – per effetto dell’introduzione dei nuovi limiti - potrebbe configurare una giusta causa di revoca dell’incarico (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 agosto 2024, n. 6).

Il documento del Cndcec è consultabile al presente link.

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