Con l'approvazione del Codice del Terzo Settore “si è aperto un canale di riconoscimento delle associazioni e delle fondazioni e di attribuzione della personalità giuridica, ma non si è introdotto nell’ordinamento la figura della fondazione non riconosciuta”.

Accanto allo strumento normato da ultimo con il Dpr 361/2000 si è introdotto un riconoscimento di tipo normativo che demanda al notaio la verifica della sussistenza dei presupposti di legge e quindi l'iscrizione nel RUNTS. L'art. 22 del Codice del Terzo Settore precisa peraltro che le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al Dpr 361/2000, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione al RUNTS. Il Codice del Terzo Settore non ha quindi modificato il meccanismo previsto dal citato Dpr 361, “ma solo introdotto una modalità di riconoscimento diversa, in deroga, e le relative norme del direttamente applicabili esclusivamente agli enti del terzo settore” (in tal senso si richiama il parere del Consiglio  di Stato 11 luglio 2018, affare 862/2018).

Tali principi sono stati espressi dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5172/2026, pubblicata lo scorso 7 marzo; la pronuncia è consultabile al presente link.

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