Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice del Terzo Settore, gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono tenuti ad iscriversi, oltre che nel RUNTS, anche presso il Registro delle imprese.
Ne deriva che all’infuori delle imprese sociali vi sono enti del Terzo Settore che svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale; a differenza delle imprese sociali, menzionate al terzo comma della norma, e costituenti quindi una fattispecie distinta diversa, tali enti risultano tenuti alla “doppia iscrizione” ovvero all’iscrizione “oltre che nel RUNTS”, “anche” nel Registro delle imprese.
Al riguardo, con la Nota 15 maggio 2026, n. 7741, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha precisato che “laddove si chieda se gli ETS che svolgono prevalentemente o esclusivamente attività in forma di impresa commerciale possano essere iscritti al RUNTS in una sezione diversa da quella funzionalmente collegata all’apposita sezione 'imprese sociali' del RI, la risposta non può che essere affermativa, dato che la qualificazione come ETS (…) presuppone necessariamente l’iscrizione nel RUNTS”.
Inoltre la Nota raccomanda di non confondere le attività di interesse generale svolte in forma d’impresa con le “attività diverse”, essendo possibile configurare l’ipotesi di un ETS che svolga l’attività di interesse generale in forma organizzata e professionale, operando sul mercato e applicando un metodo economico idoneo alla remunerazione dei fattori produttivi (art. 2082 c.c.) e che, allo stesso tempo, generi ricavi derivanti da attività diverse (entro i limiti previsti dall’art. 6 del CTS).
In tale ipotesi l’ETS, operando in forma di impresa, è tenuto all’iscrizione al Registro Imprese; pur potendo dar luogo a utili, “certamente non li potrà distribuire (nemmeno nelle varie forme indirette indicate dall’art. 8 CTS), dovendoli utilizzare esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie o ad incremento del patrimonio; ma altrettanto certamente non incorrerà nella cancellazione disposta a carico degli ETS che violano i limiti dell’art. 6, ovvero che svolgono, in misura superiore al consentito, attività diverse da quelle di interesse generale”.
La Nota in commento è consultabile al presente link.
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