L’associazione di promozione sociale può svolgere la sua attività con metodo economico in forma d’impresa, avuto riguardo non soltanto alle attività “diverse” di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore (CTS), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ma anche le stesse attività “di interesse generale” di cui al precedente art. 5; anzi, se per le prime sono fissati limiti qualitativi (la “strumentalità”) e quantitativi (la “secondarietà”), nessun limite vige invece per le seconde, fermi restando il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui agli artt. 11 e 13 CTS e di destinazione di ricavi e utili di cui all’art. 8 CTS, nonché le ricadute sul fronte fiscale (in ragione della distinzione tra enti del Terzo settore “commerciali” e “non commerciali”): lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14722/2026, depositata lo scorso 18 maggio.

Per i giudici di legittimità, in particolare, anche per le APS, come per gli altri ETS vale la possibilità di svolgere anche attività commerciali, se esercitate “per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”; tanto che l’art. 11, comma 2, CTS impone l’iscrizione (oltre che nel RUNTS) anche nel Registro delle imprese a quegli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, a fronte di un’attività rientrante tra quelle elencate nell’art. 2195 c.c. e che riveste i requisiti della professionalità e dell’organizzazione di cui all’art. 2082 c.c.

Pertanto, in assenza, nel CTS, di una disciplina specifica dell’insolvenza – quale è quella dettata dall’art. 14 del d.lgs. 112/2017 per le sole imprese sociali (cui sono assimilate le cooperative sociali) che svolgono istituzionalmente attività d’impresa – la possibilità per gli altri ETS di esercitare un’attività imprenditoriale in via prevalente, pur rimanendo nell’alveo della non lucratività, li rende assoggettabili – si legge nella pronuncia - “alla liquidazione giudiziale disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, le volte in cui venga perseguito lo scopo di lucro oggettivo, e cioè sussista una obiettiva economicità dell’azienda esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi”.

La sentenza n. 14722/2026 è consultabile al presente link.

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