Il regime forfetario previsto dall’art. 86 del Codice del Terzo Settore prevede numerose agevolazioni; tra queste, l’esonero da tutti gli obblighi previsti dal Dpr 633/1972, inclusi sia quelli relativi alla certificazione dei corrispettivi, sia quelli concernenti la tenuta dei registri IVA. Permane esclusivamente l’obbligo di conservare la documentazione relativa alle operazioni in entrata e in uscita.

Tuttavia, l’esonero non deve essere interpretato come un divieto. È dunque possibile la tenuta di ulteriore documentazione che possa essere ritenuta utile dagli enti ai fini di una corretta gestione contabile; è pertanto consentita la tenuta del registro cosiddetto “Iva minori” approvato con D.M. 11 febbraio 1997. Il chiarimento è stato fornito nel corso del webinar “La nuova fiscalità del Terzo settore: dialogo con l’Agenzia delle Entrate” dello scorso 22 aprile.

La trascrizione del testo è stata pubblicata dal Forum del Terzo Settore.

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