L’art. 12-bis del Testo unico sull’immigrazione, come modificato nel 2023 dal cosiddetto “Decreto Cutro”, prevede la reclusione da 20 a 30 anni per il favoreggiamento dell’ingresso irregolare quando dal fatto derivino, come conseguenza non voluta, la morte di più persone oppure la morte di una persona e lesioni gravi o gravissime ad altre.

Al riguardo, con la sentenza n. 120/2026, depositata lo scorso 3 luglio, la Corte Costituzionale ha stabilito che tali pene non sono costituzionalmente illegittime. Per i giudici di legittimità, seppur si tratti di una “risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza”, va escluso che essa sia manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti contemplati dalla norma. Come precisato in un comunicato stampa diffuso dalla Corte, il reato presuppone “che il trasporto sia effettuato esponendo le persone a pericolo per la loro vita o incolumità oppure sottoponendole a trattamenti inumani o degradanti e che ne derivino la morte o lesioni gravi o gravissime di più persone”.

La misura della pena costituisce pertanto “un segnale della particolare gravità del fatto che il legislatore ha inteso contrastare”, caratterizzato da “un disvalore assai significativo”.
Il comunicato stampa è consultabile al presente link, mentre la sentenza al seguente: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/120.

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