La cancellazione dal registro delle Onlus doveva essere preceduta dalla obbligatoria richiesta del parere all’Agenzia delle Onlus e successivamente al Ministero del Lavoro.

Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Dpcm 329/2001, le Direzioni regionali  dell’Agenzia delle Entrate poteva procedere autonomamente, in assenza della risposta, trascorsi 30 giorni dalla richiesta (fatto salvo che il Ministero nel frattempo avesse rappresentato la necessità di un'istruttoria più approfondita e quindi di un termine maggiore, da concordare caso per caso). In tal senso si richiamano le pronunce della Corte di Cassazione  n. 15633/2020 e n. 20038/2015.

Qualora l’Amministrazione non abbia dato prova di aver inoltrato la richiesta obbligatoria, il provvedimento di cancellazione è illegittimo, proprio in quanto l’obbligatorietà del parere, pur non vincolante, implica che quest’ultimo debba essere necessariamente richiesto, anche se può essere disatteso.

Tali principi sono stati ribaditi dalla quinta sezione della Corte di cassazione con l’ordinanza n. 23176/2026, depositata lo scorso 14 luglio.

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