L’art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), ha inserito all’art. 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 2-ter, che esclude, al ricorrere di determinate condizioni, l’applicazione dell’aliquota d’imposta addizionale del 10% sugli emolumenti variabili eccedenti la parte fissa della retribuzione ai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore finanziario.

Ora, con il Provvedimento n. 2026/223895 del 30 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le norme attuative del richiamato comma 2-ter, prevedendo quanto segue:

  1. le nuove regole si applicano ai soggetti che erogano emolumenti variabili sotto forma di bonus e stock options ai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore finanziario, ai sensi del richiamato art. 33, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 78/2010;
  2. l’aliquota addizionale non si applica in presenza delle condizioni:
  • a. versamento, da parte del soggetto che eroga gli emolumenti variabili, di una somma pari ad almeno il doppio dell’addizionale complessivamente dovuta per il periodo di riferimento, a favore di uno o più enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, diversi dai soggetti che: controllano direttamente o indirettamente il soggetto erogatore delle remunerazioni; sono da questo controllati; sono controllati dallo stesso soggetto che controlla l’erogatore.
  • b. il versamento deve riferirsi all’ammontare complessivo dell’addizionale dovuta per il periodo d’imposta e dev’essere effettuato mediante bonifico;

 3. ai fini della disapplicazione in esame, sono considerati validi anche i versamenti effettuati fino al 29 luglio 2026  con strumenti diversi dal bonifico, a condizione che siano stati eseguiti tramite mezzi di pagamento tracciabili e risultino effettivamente rendicontati dall’ente beneficiario;

 4. qualora dalle operazioni di conguaglio risulti che il versamento già effettuato non sia almeno pari al doppio dell’importo dell’addizionale dovuta, al fine di non decadere dal beneficio, il soggetto erogatore è tenuto ad effettuare il versamento della differenza agli enti del Terzo Settore entro 60 giorni dal termine previsto dall’articolo 4, comma 6-quater, del Dpr 322/1998.

Il provvedimento n. 2026/223895 del 30 luglio 2026 è consultabile al presente link.

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