Sussiste il divieto di iscrizione al RUNTS per gli ordini e i collegi professionali nonché per gli enti sottoposti a direzione, controllo o coordinamento da parte dei medesimi (per le cui nozioni si fa rinvio alla Nota ministeriale n. 2243 del 4 marzo 2020): lo ha precisato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Nota n. 13041 del 14 agosto 2026.

La stessa conclusione vale per le fondazioni costituite dagli ordini professionali e le associazioni professionali di cui alla legge 4/2013; per queste ultime il Mimit aveva precisato che “Le associazioni professionali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, non sono Enti del Terzo settore” (Circolare 18 dicembre 2025, n. 1882).

Inoltre, lo stesso Ministero, già con faq del 23 settembre 2021, aveva escluso tale possibilità chiarendo che “le associazioni professionali, in sede di costituzione, se intendono classificarsi giuridicamente come associazioni professionali ai sensi della legge n. 4/2013, non possono essere definite anche enti del terzo settore in quanto tali enti sono disciplinati da altra normativa di riferimento riconducibile al decreto legislativo n. 117/2017”.

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